Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. 981 parole tolte, 20 parole aggiunte in 32 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione

tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo dello loro Commissioni legislative, hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

tolto: All'art. 1, lettera a), e' aggiunto il seguente comma:

Mostra gli altri 24 capoversi cambiati

tolto: «Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia avuto luogo senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento e' costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli».

tolto: All'art. 2 e' soppresso il secondo comma.

tolto: L'art. 3 e' sostituito col seguente:

tolto: «L'art. 3 dello stesso R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, e' sostituito come segue:

tolto: «L'imposta di cui all'art. 2 e' dovuta nella misura proporzionale uniforme del 20 per cento e si applica sul maggior valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovrimposta di negoziazione corrisposta a norma dell'art. 11».

tolto: All'art. 4 sono aggiunti i seguenti comma:

tolto: «Ove la prima vendita successiva all'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento e' costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

tolto: «Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore della presente legge, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato di acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra azienda di credito o di un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze».

tolto: All'art. 6, lettera a) dopo le parole: «di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607», sono aggiunte le parole: «o di altre aziende di credito o di commissionari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze».

tolto: All'art. 11 il 1° comma e' sostituito col seguente:

tolto: «Indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui all'articolo precedente e dall'imposta stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dovuta nella misura stabilita dall'art. 3 del presente decreto, per ogni cessione dei titoli azionari indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n, 647, siano o meno quotati in borsa compresi anche i titoli non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso Regio decreto-legge citato, e' dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso.

tolto: «Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta e' stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione».

tolto: L'art. 12 e' sostituito col seguente:

tolto: «Le permute dei titoli azionari di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, costituiscono, agli effetti dall'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge ed all'art. 1 del presente decreto, nonche' agli effetti della applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 11 del presente decreto, due distinti contratti soggetti ciascuno alla imposta e sovrimposta.

tolto: «Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e cio' indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi.

tolto: «Per quanto riguarda le donazioni, e' fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.

tolto: «Sono esenti dall'imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di cui al citato art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

tolto: «Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, e' rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nel giorno della permuta o della donazione, nella borsa piu' vicina al luogo in cui e' stata effettuata la permuta o la donazione medesima. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione e' rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli».

tolto: All'art. 15, dopo il secondo comma, e' aggiunto il comma seguente: «Il Governo del Re e' autorizzato a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 29 dicembre 1941-XX

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI -DI REVEL

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-12-29;1469~art1 · fonte del testo

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