Articolo VIII Istanze e procedimenti legali 1. Le istanze per danni o lesioni al personale o alle proprieta' del Governo, ovvero al personale privato o alle proprieta' della Repubblica di Albania saranno demandate, tramite le Autorita' governative della Repubblica di Albania, al Comandante della Forza della FMP, e saranno composte in conformita' con le disposizioni seguenti. In caso di lesioni al personale o danni a proprieta' della FMP, causati dal Governo della Repubblica di Albania, dal suo personale o da qualsiasi suo cittadino, tranne in caso di misfatti gravi e intenzionali, ciascuna delle Nazioni che partecipano alla FMP potra' rinunciare a tutte le richieste di indennizzo, restauro o rimborso per le lesioni o i danni provocati. 2. Le procedure relative alle istanze ed alla composizione delle controversie che potrebbero insorgere per atti o avvenimenti nocivi provocati dalla FMP o dal personale della FMP a svantaggio della Repubblica di Albania, persone giuridiche o cittadini della Repubblica di Albania, come pure le procedure per trattare le istanze per danni della FMP saranno stabilite con Accordi separati. 3. Le istanze che insorgono per attivita' connesse a disordini civili, protezione della FMP, uso di armi da fuoco, ovvero incidentali ad un'esigenza operativa (ad esempio, attivita' che prevedono il supporto, l'attuazione e la partecipazione della FMP e del personale della FMP all'Operazione e che sono necessarie a proteggere la FMP) sono escluse e non costituiranno la base per il pagamento di indennizzi. 4. Nel caso m cui vengano intentati procedimenti civili nei confronti del personale della FMP dinanzi a qualunque Tribunale albanese, il Comandante della Forza della FMP dovra' essere immediatamente avvertito e dovra' dichiarare al Tribunale se il procedimento si riferisce a mansioni e compiti ufficiali del personale interessato o meno. (a) Nel caso in cui il Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti saranno sospesi. Tranne nei casi in cui diversamente concordato, eventuali controversie o cause di diritto privato di cui siano parte la FMP o il personale della FMP e su cui i Tribunali albanesi non hanno giurisdizione in virtu' di una qualunque delle disposizioni dei presente Accordo, saranno composte da una Commissione Permanente per i Contenziosi, che sara' all'uopo istituita di comune accordo, in conformita' con l'Articolo 1.2. (b) Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento non si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti potranno aver corso. Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che un membro della FMP e delle operazioni non sia in grado, dovendo svolgere mansioni/compiti ufficiali o per assenza autorizzata, di proteggere i suoi interessi nel procedimento, il tribunale, su richiesta del convenuto, potra' sospendere il procedimento fino a quando l'incapacita' non sussistera' piu', ma per non piu' di novanta giorni. Le proprieta' di un membro della FMP e delle operazioni, di cui il convenuto ha bisogno - come attestato dal Comandante della Forza della FMP - per espletare le sue mansioni/compiti ufficiali, non potranno essere sequestrate per eseguire una sentenza, decisione o ordinanza. La liberta' personale di un membro della FMP e delle operazioni non sara' limitata in un procedimento civile, ne' per eseguire una sentenza, una decisione o una ordinanza, ne' per rispettare un giuramento, ne' per nessun altro motivo.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artviii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari