Articolo II Privilegi e immunita' della FMP e del personale della FMP 1. La FMP ed il personale della FMP che gode dei privilegi e delle immunita' di cui al presente Accordo si asterranno dal compiere atti o svolgere attivita' incompatibili con l'imparzialita' e l'internazionalita' dei loro doveri, o che non siano conformi allo spirito del presente Accordo. La FMP ed il personale della FMP rispetteranno le leggi ed i regolamenti locali, compatibilmente con il mandato ad essi affidato. Il Comandante della Forza FMP adottera' i provvedimenti atti a garantire il rispetto di tali obblighi. 2. Il Governo si impegna a rispettare Il carattere esclusivamente internazionale, della FMP. La FMP ed il personale della FMP, nel corso delle attivita' svolte in Albania, dovranno contattare e collaborare con le legittime autorita' centrali e locali della Repubblica di Albania. 3. Tranne nel caso in cui diversamente previsto nel presente Accordo, le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, relativa agli esperti in missione, si applicheranno, mutatis mutandis, alla FMP ed al personale della FMP che partecipa all'Operazione; inoltre, tutte le proprieta' ed i beni che appartengono alle Nazioni partecipanti e presenti in Albania nell'ambito dell'operazione godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' di' cui alla summenzionata Convenzione delle Nazioni Unite, citata nel presente Accordo. 4. La Repubblica di Albania esentera' da tassazione gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal personale della FMP e tutti i redditi percepiti al di fuori della Repubblica di Albania. 5. Le Autorita' della Repubblica di Albania. accetteranno come validi, in esenzione da imposte o bolli, le patenti di guida e le altre licenze e permessi rilasciati al personale della FMP dalle rispettive Autorita' nazionali. 6. Il personale militare della FMP indossera' di norma uniformi, ed il personale della FMP potra' possedere e portare armi, se all'uopo espressamente autorizzato. 7. Alla FMP sara' consentito applicare la bandiera o l'emblema della FMP e/o le bandiere o gli emblemi degli elementi/unita' nazionali che la costituiscono su tutte le uniformi, i mezzi di trasporto o le strutture.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artii · fonte del testo

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