Articolo XIV Varie 1. Ogni qualvolta, nel presente Accordo, ci si riferisce ai privilegi, alle immunita' ed ai diritti della FMP e del personale della FMP ed alle facilitazioni che il Governo si impegna a concedere alla FMP, il Governo si assumera' la responsabilita' ultima dell'attuazione e dei rispetto di tali privilegi, immunita', diritti ed agevolazioni da parte delle autorita' locali competenti della Repubblica di Albania. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno dopo il deposito dell'ultima dichiarazione delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine previste. Il presente Accordo sara' applicabile dal giorno della firma. In attesa che vengano espletate le procedure interne, la parte interessata dichiarera' che l'Accordo sara' temporaneamente applicabile al momento della firma. 3. Il presente Accordo restera' in vigore fino alla partenza dell'ultimo elemento della FMP dalla Repubblica di Albania, tranne per quanto riguarda: (a) l'Articolo II, paragrafo 1, l'Articolo IX, paragrafo 4, e l'Articolo XIII, che resteranno in vigore, (b) le disposizioni dell'Articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 3, che resteranno in vigore fino a quando saranno state composte tutte le controversie insorte prima della sospensione dei presente Accordo e presentate in base alle disposizioni degli accordi separati di cui all'Articolo VIII. 4. Qualunque Parte al presente Accordo potra' proporre emendamenti a ciascuna delle sue disposizioni. Tali emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati accettati per iscritto da tutti gli Stati firmatari. 5. Qualunque parte che desideri recedere dal presente Accordo dovra' dame notifica scritta con due mesi di anticipo a tutti gli altri Stati. 6. Qualunque Nazione avra' il diritto di aderire al presente Accordo; per tale Nazione l'Accordo entrera', in vigore alla firma o alla ratifica, a seconda dei casi. IN FEDE DI CHE i seguenti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 21 aprile 1997 in lingua inglese in un unico originale, che sara' depositato negli archivi dei Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ne invierai copie autenticate a tutti i firmatari ed agli Stati che vi aderiranno.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artxiv · fonte del testo

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