Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano dara' corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti:

  • 1)che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore;
  • 2)che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente;
  • 3)che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico. Lo Stato italiano non dara' in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della convenzione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~art5 · fonte del testo

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