1. Qualora lo Stato d'infrazione abbia inviato la richiesta di procedimento prevista dall'articolo 1, non potra' piu' procedere contro l'autore dell'infrazione ne' eseguire una decisione emessa contro quest'ultimo. 2. Potra' riprendere il procedimento o l'esecuzione: (a) qualora lo Stato di residenza abbia informato lo Stato d'infrazione che non dara' seguito alla richiesta; (b) qualora, per motivi di cui e' venuto a conoscenza successivamente alla richiesta, abbia notificato allo Stato di residenza il ritiro della sua richiesta prima dell'inizio della trattazione della causa di prima istanza o prima della pronunzia di una decisione amministrativa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art5 · fonte del testo

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