[1]DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

[2]1. Per "informazione militare classificata" si intende ogni informazione, documento e materiale di ogni tipo relativo alla difesa, cui sia stata apposta una classifica di segretezza dalle competenti Autorita' di sicurezza di una delle Parti e che richiede protezione contro la divulgazione non autorizzata, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti nazionali. 2. Tutte le informazioni militari classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni militari classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalle competenti Autorita' per la sicurezza designate dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]5. Le informazioni militari con la classifica di sicurezza "SEGRETISSIMO - TOP SECRET - 1 non possono essere scambiate ai sensi del presente Accordo. 6. L'accesso alle informazioni militari classificate, scambiate o generate in virtu' del presente Accordo e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' con le rispettive diposizioni legislative e regolamentari nazionali. 7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni militari classificate scambiate o generate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito del presente Accordo. 8. Il trasferimento di informazioni militari classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, a terze parti/organizzazioni internazionali sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta della competente Autorita' per la sicurezza della Parte originatrice. 9. Fatta salva l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate, non contenuti nel presente Accordo, possono essere disciplinati attraverso separati accordi o intese che sono stati firmati o saranno firmati tra le rispettive competenti Autorita' per la sicurezza delle Parti.

Testo vigente dal 14 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-29;48~accordo-art6 · fonte del testo

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