[1]Sicurezza delle informazioni classificate

[2]1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso i canali intergovernativi diretti, approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza o dalle Autorita' nazionali designate dalle Parti. 4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di segretezza sono equivalenti e che corrispondono ai livelli di sicurezza stabiliti dagli ordinamenti giuridici delle Parti:

[3]Per la Repubblica italiana

[4]Corrispondenza (in inglese)

[5]Per il Turkmenistan

[6]SEGRETISSIMO

[7]TOP SECRET

[8]AÝRATYN ÄHMIÝETLI

[9]SEGRETO RISERVATISSIMO

[10]SECRET

[11]IŇŇÄN GIZLIN

[12]RISERVATO

[13]RESTRICTED

[14]GIZLIN

[15]5. Le Parti sono tenute, nella gestione delle informazioni classificate ottenute, a prendere le stesse misure di protezione usate per le proprie informazioni classificate, il cui grado di segretezza e' correlato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 6. L'accesso alle informazioni classificate e' consentito al personale delle Parti, che ha bisogno di tali informazioni per adempiere ai propri doveri per le finalita' specificate nello scambio in questione. L'accesso alle informazioni classificate e' garantito a tali persone in presenza di un adeguato nulla osta di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi identificati nel presente Accordo. 8. Il trasferimento o la qualsiasi altra divulgazione a terze Parti di informazioni classificate, acquisite o generate nel contesto della cooperazione tra le Parti in conformita' con questo Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la Sicurezza della Parte originatrice. 9. Senza pregiudizio all'effetto diretto alle previsioni contenute in questo articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza concluso tra le Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;65~accordo-art9 · fonte del testo

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