[1]Sicurezza delle informazioni classificate

[2]1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla competente Autorita' per la sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

[3]Per la Repubblica del Mozambico

[4]Corrispondenza (in inglese)

[5]Per la Repubblica italiana

[6]Muito Secreto

[7]Top Secret

[8]Segretissimo

[9]Secreto

[10]Secret

[11]Segreto

[12]Confidencial

[13]Confidential

[14]Riservatissimo

[15]Restrito

[16]Restricted

[17]Riservato

[18]5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle per l'esercizio delle proprie funzioni e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la sicurezza della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico strumento sulla materia che verra' stipulato dalle rispettive competenti Autorita' per la sicurezza. 9. Le Parti si impegnano a non divulgare e/o a non riesportare a terze Parti le informazioni o i materiali classificati acquisiti senza preventivo consenso scritto della Parte originatrice.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194~allegato-art8 · fonte del testo

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