1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate dalle tabelle che figurano nell'allegato del presente accordo. Tali servizi e tali rotte sono qui appresso denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate". 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio di servizi internazionali:

  • a)del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio;
  • c)del diritto di imbarcare e di sbarcare il traffico internazionale, su detto territorio, nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e spedizioni postali.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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