1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire le evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorita' competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorita' fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione cosi' scambiata deve essere tenuto segreto e puo' essere rivelato soltanto alle persone o Autorita' che, in virtu' della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorita' incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorita' competenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
  • b)di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  • c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~art26 · fonte del testo

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