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Amministrativo
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990 · Legge 15 dicembre 1998, n. 465
- Aggiornato al
- 11 gennaio 1999
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1ALLEGATO ACCORDO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2d'applicazione Ai sensi del presenteaccordo, i vettori sono autorizzati a trasportare su…
- Art. 3trasporto di merci tramite tramite veicoli registrati nei territori delle Parti…
- Art. 4La commissione Mista, di cui all'art.14, decidera' il tipo e il numero dei permessi, su…
- Art. 5eccezionali di trasporto a) Qualora le dimensioni, il peso o la pressione assiale del…
- Art. 6dei documenti a) I permessi ed ogni altro documento richiesto ai sensi del presente…
- Art. 7del trasporto interno Le disposizioni del presente Accordo non permettono ai vettori di…
- Art. 8e carichi 1. I vettori di una Parte Contraente che trasportino merci verso il territorio…
- Art. 9' doganali 1. La temporanea importazione di veicoli nel territorio dell'altra Parte…
- Art. 10della legislazione nazionale Per tutte quelle materie non regolate dal presente Accordo…
- Art. 11Qualora un vettore o l'equipaggio del veicolo infranga le leggi e i regolamenti vigenti…
- Art. 12' competenti Le autorita' designate per l'attuazione del presente Accordo sono le…
- Art. 13Tutti i pagamenti derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati in…
- Art. 14mista 1) I rappresentanti delle Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista che…
- Art. 15disposizioni del presente Accordo non invalideranno gli impegni internazionali assunti da…
- Art. 16in vigore e durata della validita' 1) Il presente Accordo entrera' in vigore sessanta…
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