e carichi 1. I vettori di una Parte Contraente che trasportino merci verso il territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' al presente Accordo, devono versare le imposte ed i carichi dovuti per i veicoli e per la loro circolazione, nonche' per le operazioni di trasporto secondo le leggi e i regolamenti nazionali di quest'ultima. 2. La Commissione Mista esaminera' la possibilita' di concedere esenzioni e/o riduzioni delle sopramenzionate imposte e carichi di reciprocita'. Ogni imposta di detta Commissione a questo riguardo sara' soggetta all'approvazioni ed alla ratifica delle autorita' competenti di ognuna delle Parti Contraenti secondo le proprie leggi e regolamenti nazionali.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari