[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  • b)alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]Fatto a TUNISI il 16 maggio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.

[3]per il Governo della Repubblica italiana Arnaldo FORLANI Ministro degli affari esteri per il Governo della Repubblica tunisina Mohamed FITOURI Ministro degli affari esteri

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;388~art29 · fonte del testo

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