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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989
Legge 24 novembre 1992, n. 459
- Aggiornato al
- 26 novembre 1993
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 36
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER EVITARE…
- Art. 2Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4R e s i d e n z a 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno…
- Art. 5Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni…
- Art. 7Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9Imprese associate Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. 10D i v i d e n d i 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente…
- Art. 11I n t e r e s s i 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un…
- Art. 12C a n o n i 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 14Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 15Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari…
- Art. 16Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza ed…
- Art. 17Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che…
- Art. 18P e n s i o n i Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 19, le…
- Art. 19Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20Studenti ed apprendisti Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era…
- Art. 21I n s e g n a n t i Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di…
- Art. 22Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di…
- Art. 23P a t r i m o n i o 1. Il patrimonio costituito dai beni immobili previsti all'articolo…
- Art. 24Disposizioni per evitare la doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione…
- Art. 25Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 26Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato…
- Art. 27Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 28Membri di missioni diplomatiche e di sedi consolari Le disposizioni della presente…
- Art. 29Istanza di rimborso 1. Le imposte prelevate in uno degli Stati contraenti mediante…
- Art. 30Clausola di Berlino La presente Convenzione si applichera' anche al Land di Berlino…
- Art. 31Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 32D e n u n c i a La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di…
