Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o amministrativa e di un loro ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  • a)per quanto concerne la Repubblica italiana:
  • i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • ii)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • iii)l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indi- cate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne la Repubblica federale di Germania:
  • i)l'imposta sul reddito (Einkommensteuer);
  • ii)l'imposta sulle societa' (Korperschaftsteuer);
  • iii)l'imposta sul patrimonio (Vermogensteuer);
  • iv)l'imposta sulle attivita' commerciali, industriali e artigianali (Gewerbesteuer);
  • v)l'imposta fondiaria (Grundsteuer), (qui di seguito indicate quali "imposta tedesca"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte considerate al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459~art2 · fonte del testo

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