[1]considerate

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne la Danimarca:
  • 1)l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatten til staten);
  • 2)l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat);
  • 3)l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskornmunale indkomstskat);
  • 4)i contributi per pensione di anzianita' (folkepensionsbidragene);
  • 5)l'imposta per la gente di mare (somandsskatten);
  • 6)l'imposta speciale sul reddito (den særlige indkomstskat);
  • 7)l'imposta a favore della chiesa (kirkeskatten);
  • 8)l'imposta sui dividendi (udbytteskatten);
  • 9)il contributo al fondo di malattia "giornaliera" (bidrag til dagpengefonden) e
  • 10)l'imposta erariale sul patrimonio (formueskatten til staten) (qui di seguito indicate quali "imposta danese").
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;745~art2 · fonte del testo

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