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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987 · Legge 30 dicembre 1989, n. 447
- Aggiornato al
- 25 gennaio 1990
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- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DEL KUWAIT PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3della nazione piu' favorita 1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del proprio…
- Art. 4per Danni o Perdite 1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli…
- Art. 5o Espropriazione 1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una di…
- Art. 6del Capitale e del Profitto 1) Ciascuno Stato Contraente garantira', senza indebito…
- Art. 7Nel caso in cui uno Stato Contraente abbia concesso garanzia contro rischi non…
- Art. 8delle controversie sugli investimenti 1) Tutti i tipi di controversie o divergenze…
- Art. 9delle controversie tra Stati Contraenti 1) Le controversie tra Stati Contraenti relative…
- Art. 10tra gli Stati Contraenti Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a…
- Art. 11di altre norme 1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da…
- Art. 12in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno dei due…
- Art. 13e scadenza Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 20 anni e continuera'…
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