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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988 · Legge 30 dicembre 1989, n. 444
- Aggiornato al
- 22 gennaio 1990
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA MUTUA ASSISTENZA…
- Art. 2(1) Ogni Stato contraente puo' trasmettere per posta, mediante raccomandata con avviso di…
- Art. 3(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca dei documenti di circolazione adottati…
- Art. 4un veicolo gia' immatricolato da uno Stato contraente e' immatricolato nell'altro Stato…
- Art. 5(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati…
- Art. 6Stato contraente che rilasci una patente di guida in sostituzione di una patente…
- Art. 7Stato contraente che vieti l'uso del proprio territorio di una patente di guida…
- Art. 8(1) A domanda, le autorita' degli Stati contraenti si comunicano informazioni concernenti…
- Art. 9(1) Le richieste di cui agli articoli 2, 3 e 5 devono indicare l'oggetto e il motivo e…
- Art. 10(1) Le richieste rivolte alla Repubblica d'Austria, di cui agli articoli 2, 3, 5, e 8…
- Art. 11Stati contraenti rinunciano al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del…
- Art. 12(1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a…
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