(1) Le richieste rivolte alla Repubblica d'Austria, di cui agli articoli 2, 3, 5, e 8 primo comma, primo periodo sono indirizzate per iscritto al Servizio della circolazione stradale competente per territorio. Le richieste rivolte alla Repubblica italiana sono indirizzate alla Prefettura competente per territorio nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 5 nei casi di cui all'articolo 8 primo comma, primo periodo sono indirizzate al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Centro Elaborazione Dati. (2) Le comunicazioni e notificazioni previste negli articolo 4 sono indirizzate all'Autorita' che ha rilasciato per ultima un documento di circolazione per il veicolo. (3) Le comunicazioni e le notificazioni previste negli articoli 5 e 7 sono indirizzate all'Autorita' che ha rilasciato la patente di guida nel caso dell'Austria e al Centro Elaborazione Dati di cui al primo comma nel caso dell'Italia. (4) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica la denominazione e l'indirizzo delle autorita' competenti secondo i commi da 1 a 3 e, se del caso, le relative modificazioni. (5) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica le denominazioni e l'indirizzo delle autorita' cui devono essere presentate per iscritto le richieste di cui all'articolo 8, comma 2 e, se del caso, le relative modificazioni.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art10 · fonte del testo

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