• 1)Il pagamento delle prestazioni dovute da ciascuna delle competenti Istituzioni sara' effettuato direttamente agli interessati, secondo la legislazione applicata da detta Istituzione. Per quanto riguarda il pagamento degli arretrati della pensione sara' applicato quanto stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo.
  • 2)Gli arretrati di pensione trattenuti in conformita' a quanto disposto dell'articolo 25 del presente accordo, saranno trasferiti interamante all'Istituzione dell'altra parte, la quale versera' al beneficiario la eventuale differenza a favore dello stesso, una volta dedotte le somme anticipate.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art26 · fonte del testo

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