• 1)La concessione di anticipi sulla pensione prevista dall'articolo 50 della Convenzione sara' regolata nel modo seguente:
  • a)se l'interessato ha diritto all'anticipo della pensione secondo la legislazione dell'Istituzione del luogo di residenza, l'anticipo gli sara' concesso da detta Istituzione;
  • b)nel caso che l'interessato non abbia diritto all'anticipo sulla pensione da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, detto anticipo gli sara' concesso dall'istituzione dell'altra parte contraente.
  • 2)Per l'applicazione di quanto stabilito nel paragrafo terzo dell'articolo 50 della Convenzione, relative alla trattenuta degli arretrati per il recupero degli anticipi, le competenti Istituzioni delle parti contraenti si informeranno reciprocamente sulla concessione di tali anticipi.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art25 · fonte del testo

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