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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979
Legge 4 giugno 1982, n. 440
- Aggiornato al
- 30 luglio 1982
- Articoli
- 54
- Versioni storiche
- 97
- Art. 1CONVENZIONE fra l'Italia e la Spagna in materia di sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA…
- Art. 2La presente convenzione si applica: A) nella Repubblica italiana: alle legislazioni…
- Art. 3La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alla…
- Art. 4Le persone alle quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione godono…
- Art. 5Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno…
- Art. 6Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente…
- Art. 7Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto alla legislazione di una…
- Art. 8La norma di cui al precedente articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e' applicata tenuto…
- Art. 9Il principio di cui all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a) si applica anche ai lavoratori…
- Art. 10Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo…
- Art. 11Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il…
- Art. 12I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione applicata…
- Art. 13I lavoratori di cui agli articoli, 7 a 10 della presente Conversione che soddisfano le…
- Art. 14I disoccupati di cui all'articolo 23 della presente Convenzione beneficiano, unitamente…
- Art. 15Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di…
- Art. 16La concessione da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, di…
- Art. 17Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di una Parte contraente per conto…
- Art. 18a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni…
- Art. 19Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di…
- Art. 20Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti…
- Art. 21Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una parte contraente in…
- Art. 22Se la legislazione di una parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il…
- Art. 23Il lavoratore che soddisfa alle condizioni previste dalla legislazione di una parte…
- Art. 24Qualora la legislazione di una delle due parti contraenti subordini l'acquisizione del…
- Art. 25Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due parti contraenti, ha diritto…
- Art. 26Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtu' della…
- Art. 27Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtu' della legislazione di una sola parte…
- Art. 28Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 25, 26…
- Art. 29I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: a) che…
- Art. 30L'infortunio subito da un lavoratore in una parte contraente, mentre egli si reca ad…
- Art. 31La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle…
- Art. 32L'Istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura…
- Art. 33Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito…
- Art. 34Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato…
- Art. 35Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia…
- Art. 36In caso di aggravamento di una pneumoconiosi sclerogena che ha dato luogo alla…
- Art. 37Nel caso in cui si verifichi in una delle due parti contraenti un infortunio sul lavoro o…
- Art. 38Le spese per accertamenti sanitari nonche' quelle ad essi connesse sostenute in relazione…
- Art. 39Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di una delle due parti…
- Art. 40Le Autorita' e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si prestano reciproca…
- Art. 41Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuna parte contraente possono rivolgersi…
- Art. 42Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di una delle due…
- Art. 43Le Autorita' e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti possono corrispondere…
- Art. 44Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorita' o alle Istituzioni competenti…
- Art. 45Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorita' competenti o alle Istituzioni…
- Art. 46Le Autorita' competenti delle due parti contraenti stabiliranno in un accordo…
- Art. 47Le Autorita' competenti delle due parti si comunicano tutte le disposizioni che…
- Art. 48L'Istituzione competente di una parte contraente e' tenuta, su richiesta dell'Istituzione…
- Art. 48-bisLe persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono beneficiare…
- Art. 49Qualora l'Istituzione di una parte contraente abbia erogato una pensione per un importo…
- Art. 50L'Istituzione competente potra' corrispondere all'interessato un anticipo nel corso…
- Art. 51L'Istituzione di una parte contraente debitrice di prestazioni da corrispondere…
- Art. 52La presente Convenzione non da' diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua…
- Art. 53La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
