[1]consolari

[2]I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti, e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'inviolabilita' prevista all'art. 12 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art46 · fonte del testo

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