1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica o di moralita' vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresi' lasciare in ogni momento il territorio dell'altra, Parte, ove non ostino motivi di carattere penale. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora cio' sia necessario per motivi di sicurezza dello Stato, sicurezza pubblica, ordine pubblico o moralita'. Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni l'espulsione e' lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se gli altri motivi di cui sopra sono particolarmente gravi. 3. Il provvedimento di denegato ingresso o soggiorno nel territorio di una, delle Parti contraenti e' soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Parte. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la, loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti un'Autorita' competente. 4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno e uscita, nonche' per la distribuzione dei materiale di informazione turistica.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art2 · fonte del testo

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