1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena liberta' di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonche' di esercizio anche pubblico del culto, in conformita' alle norme della Costituzione di tale Parte. Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente - anche in forma associativa - a qualsiasi attivita' economica, religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sociale, sportiva o di tutela professionale, e sono autorizzati, come anche le dette Societa', a concludere ai fini delle attivita' di cui sopra nonche' in materia funeraria, negozi giuridici con qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia residenza, dimora o sede nel territorio dell'altra Parte contraente. In particolare, e' riconosciuto il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne. Nessuna disposizione del presente paragrafo puo' essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attivita' politica nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. Le due Parti contraenti riconoscono i principi della liberta' di stampa e del libero scambio di informazioni. Con l'osservanza delle norme di legge, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale, destinato ad essere pubblicato o diffuso all'estero mediante la stampa, la radio, la televisione, il cinematografo ed altri mezzi possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle notizie per lo scambio di queste all'interno e fuori di tale territorio. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico come pure di quelle concernenti la sanita' pubblica.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art2 · fonte del testo

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