Art. 5 (Allegato 3)
[1]in transito
[2]Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno nella misura del possibile, all'ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purche' non sia da temere alcun rischio di contagio.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
