Art. 4 (Allegato 2)
[1]in transito
[2]1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purche' non vi sia da temere alcun rischio di contagio.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
