[1]Articolo XVII

[2]Nessun aumento del numero dei membri della Commissione per il regolamento delle richieste ha luogo per il fatto che due o piu' Stati richiedenti o due o piu' Stati di lancio si trovino ad essere parti in un procedimento iniziato dinanzi alla Commissione. Gli Stati richiedenti, parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione nello stesso modo e alle stesse condizioni che se vi fosse un solo Stato richiedente. Quando due o piu' Stati di lancio si trovino ad essere parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione, nello stesso modo. Se gli Stati richiedenti o gli Stati di lancio non provvedono alla designazione entro i termini stabiliti, il Presidente istituira' la Commissione composta da lui soltanto.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxvii · fonte del testo

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