[1]Articolo V

[2]1. Qualora due o piu' Stati lancino congiuntamente un oggetto spaziale, essi sono responsabili in solido dei danni cagionati. 2. Uno Stato di lancio che ha risarcito il danno ha diritto di agire nei confronti degli altri partecipanti al lancio congiunto. I partecipanti al lancio congiunto possono concludere accordi relativi alla ripartizione fra di loro per l'onere finanziario per il quale sono solidalmente responsabili. Tali accordi non pregiudicano il diritto di uno Stato che ha subito il danno di richiedere l'intero risarcimento dovuto ai sensi della presente Convenzione ad uno qualsiasi od a tutti gli Stati di lancio che sono responsabili in solido. 3. Uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni vigne lanciato un oggetto spaziale e' considerato come partecipante al lancio congiunto.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artv · fonte del testo

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