[1]Articolo XV

[2]1. La Commissione per il regolamento delle richieste e' composta di tre membri: uno designato dallo Stato richiedente, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo membro, il Presidente, da scegliersi di comune accordo dalle due parti. Ciascuna parte provvedera' alla sua designazione entro due mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione di regolamento delle richieste. 2. Se non viene raggiunto alcun accordo sulla scelta del Presidente entro quattro mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione, l'una o l'altra parte puo' chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di designare il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxv · fonte del testo

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