Art. 2 (Protocollo)
Ogni Paese che non abbia piu' la necessita' di mantenere in vigore una qualsiasi o tutte le riserve fatte in conformita' all'articolo 1 del presente Protocollo, la o le ritirera' mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
