[1]articolo 14-bis

[2]Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica. Articolo 14-bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterra' piu' opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, puo', o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38-bis.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art7 · fonte del testo

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