[1]articolo 21-bis

[2]Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica: Articolo 21-bis - Limitazione della produzione d'oppio. - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sara' organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantita' prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantita' d'oppio che sara' prodotta. 2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformita' con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformita' al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere ai fini leciti in virtu' delle stime relative, e che una quantita' importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, e' stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo puo', dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantita' da quella che sara' prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sara' tecnicamente applicabile, tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avra' sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovra' entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avra' ricevuto notifica. 3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrera' in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione. 4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo puo' eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14. 5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terra' conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art11 · fonte del testo

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