dell'Organo 1. L'Organo redige un rapporto annuale sulle sue attivita', nel quale analizza le informazioni di cui dispone e rende conto, in casi appropriati, riguardo ad eventuali spiegazioni fornite dalle Parti o loro richieste, formulando ogni osservazione e raccomandazione che ritiene opportuno fare. L'Organo puo' redigere rapporti supplementari se lo ritiene necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che puo' formulare ogni osservazione che ritenga opportuna. 2. I rapporti dell'Organo sono comunicati alle Parti e pubblicati in seguito dal Segretario Generale. Le Parti debbono autorizzare la loro distribuzione senza limitazioni.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art23 · fonte del testo

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