1. Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, ed uno o piu' Stati associati, dall'altra, sono presentate da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione piu' prossima, cerchera' una soluzione in via amichevole. Se il risultato e' negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la vertenza e' sottoposta, su richiesta della parte piu' diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione. 2. La Corte arbitrale e' composta di cinque membri: un Presidente che e' nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. giudici sono designiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della Comunita' Economica Europea, gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo. 3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza. 4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza. 5. Entro tre mesi dalla nomina dei giudici, il Consiglio di Associazione stabilisce lo statuto della Corte arbitrale, su proposta di quest'ultima. 6. Entro lo stesso termine, la Corte arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art51 · fonte del testo

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