Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 · Legge 5 maggio 1976, n. 404
- Aggiornato al
- 12 giugno 1976
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono…
- Art. 3Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le…
- Art. 4Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della…
- Art. 5Allorche' uno Stato contraente esige, in virtu' della sua legislazione nazionale…
- Art. 6Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d'autore o un…
- Art. 7La presente Convenzione non dovra' in alcun modo essere interpretata come limitativa o…
- Art. 8L'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale…
- Art. 9La presente Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale…
- Art. 10Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
- Art. 11La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento…
- Art. 12Qualsiasi Stato contraente ha la facolta' di denunciare la presente Convenzione, sia in…
- Art. 13La presente Convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
