[1]1. La presente Convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede. 2. Saranno redatti dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese. 3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

  • a)le firme della presente Convenzione;
  • b)il deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione;
  • c)la data d'entrata in vigore della presente Convenzione;
  • d)qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell'Articolo 11, paragrafo 3);
  • e)il ricevimento delle notifiche di denuncia. 4. Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale informa gli Stati previsti nell'articolo 9, paragrafo 1, delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonche' delle dichiarazioni fatte ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' due copie certificate conformi della presente Convenzione agli Stati previsti nell'Articolo 9, paragrafo 1).

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Ginevra, il ventinove ottobre 1971.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art13 · fonte del testo

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