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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 · Legge 14 ottobre 1999, n. 403
- Aggiornato al
- 8 novembre 1999
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- 14
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) Preambolo La Repubblica…
- Art. 2generali 1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della…
- Art. 3e osservazione sistematica Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti…
- Art. 4in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico 1. Le Parti contraenti agevolano e…
- Art. 5delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi) 1. I problemi di interesse comune delle…
- Art. 6della Conferenza delle Alpi La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della…
- Art. 7della Conferenza delle Alpi 1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la…
- Art. 8Permanente 1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza…
- Art. 9La Conferenza delle Alpi puo' deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato…
- Art. 10della Convenzione Ciascuna Parte puo' presentare alla Parte contraente che presiede la…
- Art. 11e loro modifiche 1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono…
- Art. 12e ratifica 1. La presente Convenzione e' depositata per la firma presso la Repubblica…
- Art. 13Ciascuna Parte contraente puo' denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione…
- Art. 14Il depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie: a) gli atti di…
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