Art. 3 (Convenzione)
[1]e osservazione sistematica
[2]Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:
- a)di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,
- b)di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica, c
- c)di armonizzare ricerche ed osservazioni nonche' la relativa raccolta dati.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
