Articolo XXIII Ritiro e riammissione 1. Un membro potra' ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di ciascun anno, notificando per iscritto il suo ritiro al depositario almeno novanta giorni prima della fine dell'anno in causa, ma non sara' dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notifichera' simultaneamente la propria decisione al comitato. 2. Il membro che si ritira dalla presente convenzione potra' successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione e' subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall'anno in cui ridiviene parte della presente convenzione.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artxxiii · fonte del testo

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