Promozione e protezione degli investimenti 1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. 2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art5 · fonte del testo

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