Art. 6 (Trattato)
Promozione dell'interscambio economico bilaterale Le Parti promuoveranno iniziative di collaborazione economica quali ad esempio:
- a)missioni di imprenditori;
- b)partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali;
- c)seminari tematici;
- d)ricerche di mercato;
- e)scambio di informazioni.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
