Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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[1]Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del contributo totale". All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". All'articolo 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: "La Direzione generale delle miniere" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246,". L'articolo 9 e' soppresso. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1987 al 26 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-10-03;399~art1 · fonte del testo

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