1. Dal momento in cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l'esecuzione non puo' piu' dare avvio, esso stesso, all'esecuzione della condanna che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la sentenza puo', tuttavia, dare avvio all'esecuzione di una condanna che comporti la privazione della liberta', qualora la persona condannata sia gia' detenuta nel territorio di tale Stato al momento della presentazione della richiesta. 2. Il diritto di esecuzione verra' riattribuito allo Stato richiedente:

  • a)se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia informato circa la sua intenzione di intraprendere una azione relativamente alla richiesta;
  • b)se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta;
  • c)se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare esecuzione. Tale rinuncia sara' possibile solo se entrambi gli Stati interessati ne convengono, o se non e' piu' possibile l'esecuzione nello Stato richiesto. In quest'ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato richiesto sara' vincolante.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art11 · fonte del testo

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