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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 · Legge 11 ottobre 2001, n. 391
- Aggiornato al
- 30 ottobre 2001
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- Art. 1Allegato ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO PER I MAMMIFERI…
- Art. 2Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita…
- Art. 3Il Santuario e' costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari…
- Art. 4Le parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli…
- Art. 5Le parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di…
- Art. 6Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le parti esercitano la sorveglianza nel…
- Art. 7Nel Santuario le parti: a) vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei…
- Art. 8Nel Santuario le parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici.
- Art. 9Le parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario…
- Art. 10Le parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite…
- Art. 11Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente…
- Art. 12Le parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del…
- Art. 13Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo le parti fanno…
- Art. 14Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranita' o…
- Art. 15Nulla nel presente accordo puo' mettere in discussione l'immunita' sovrana delle navi da…
- Art. 16Non appena il protocollo relativo alle aree specialmente protette ed alla diversita'…
- Art. 17Le parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attivita' nella zona definita…
- Art. 18Il presente accordo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione delle parti…
- Art. 19Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il…
- Art. 20Le parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessata…
- Art. 21Ogni parte potra' chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo…
- Art. 22Il presente accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente…
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