[1]Allegato ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO PER I MAMMIFERI MARINI

[2]Le parti del presente accordo, Considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmente sul loro habitat; Considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali particolarmente importante per la loro conservazione; Considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in questione e' costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle parti esercita la sua sovranita' o giurisdizione; Considerando che la Comunita' europea esercita, per due Stati parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994; Riconoscendo che, per due Stati parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, ne' mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunita'; Tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare: le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa; la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente; la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi protocolli; Desiderose di adoperarsi per la conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente accordo:

  • a)lo stato di conservazione e' giudicato "favorevole" quando le conoscenze sulle popolazioni indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi ai quali essi appartengono;
  • b)la parola "habitat" significa ogni zona dell'area di ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione, il parto, l'allattamento e le vie di migrazione;
  • c)la parola "presa" significa la caccia, la cattura, l'uccisione o la molestia nei confronti dei mammiferi marini, nonche' il tentativo di compiere tali atti.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~accordo-art1 · fonte del testo

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