Parti sosteranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione sulla base del principio di reciprocita'. La Parte inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione nazionale. La Parte ricevente sosterra' le spese relative al trasporto locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonche' quelle relative alle attivita' che organizzera' sotto la propria respansabilita'. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare: a. la Parte ricevente provvedera' alle cure mediche d'emergenza; b. la Parte inviante provvedera' all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonche' alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. Qualora la cooperazione riguardi attivita' a cui partecipino gruppi composti da piu' di 10 persone sara' oggetto di specifico Programma di cui all'Articolo 2. Per quanto attiene all'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalita' esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Programmi tra le Parti, che tengano conto della normativa vigente in ciascino dei due Paesi.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art6 · fonte del testo

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