[1]- Sanzioni amministrative

[2]1 Ciascuna Parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto nazionale, se del caso, le misure legislative o di altra natura necessarie a punire mediante sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive le violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti intentati dalle autorita' amministrative nei quali la decisione puo' dar luogo a un procedimento dinanzi al giudice competente. 2 Ciascuna Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione puo' spettare, conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorita' di regolamentazione delle scommesse o ad altre autorita' competenti.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art24 · fonte del testo

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