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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988 · Legge 29 novembre 1990, n. 389
- Aggiornato al
- 21 dicembre 1990
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA INTESA AD…
- Art. 2considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul…
- Art. 3generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richiede una…
- Art. 4organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 5immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 6delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 7internazionale 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 8I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 9Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 10I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato…
- Art. 11di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione…
- Art. 12autonome 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di…
- Art. 13, stipendi ed altre remunerazioni analoghe 1. Salve le disposizioni degli articoli 14…
- Art. 14dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali I compensi, i gettoni di presenza…
- Art. 15e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i redditi che un…
- Art. 16Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre…
- Art. 17Pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 18Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale…
- Art. 19Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno…
- Art. 20redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi…
- Art. 21Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all'articolo 5, posseduto da un…
- Art. 22per evitare le doppie imposizioni 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata…
- Art. 23-discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 24amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 25di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambiano le…
- Art. 26diplomatici e funzionari consolari Le disposizioni della presente convenzione non…
- Art. 27Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 28in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 29La presente convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
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